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La detrazione della provvigione pagata all'agenzia immobiliare.

30/12/2019 Autore: Angelo Zaccaria, agente in attività immobiliare

L'abitazione principale è quella nella quale il contribuente dimora abitualmente; l'unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro 12 mesi dall'acquisto.

E' possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% degli oneri sostenuti su un importo massimo di € 1.000,00 per ogni annualità, indipendentemente dall'importo complessivo della provvigione pagata. Se l'unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione, , nel limite di € 1000,00, deve essere ripartita tra i comproprietari in base alle percentuali di comproprietà.

Pertanto la detrazione non spetta: -- nel caso di immobile da adibire ad abitazione non principale (ad es. casa vacanze, casa data in locazione, ecct.), -- al venditore, -- per compensi pagati agli intermediari immobiliari nel caso di locazione, -- per compensi pagati ad altri professionisti non abilitati, diversi dagli intermediari immobiliari.

Qualora sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita, nel caso che il promissario acquirente abbia pagato un compenso all'agenzia immobiliare, la detrazione d'imposta spetta a condizione che il contratto preliminare sia stato regolarmente registrato. tuttavia se le parti non arrivano alla conclusione del contratto definitivo, la relativa detrazione operata in sede di dichiarazione dei redditi dal promissario acquirente, dovrà essere restituita in quanto non spettante.

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