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Certificato di agibilita e vendita del fabbricato.

13/12/2019 Autore: Angelo Zaccaria, agente in attività immobiliare

La funzione del certificato di agibilità è di attestare l'idoneità dell'edificio sotto il profilo igienico-sanitario, della sicurezza e del risparmio energetico ad essere utilizzato ai fini abitativi, commerciali, industriali, ecc..

Infatti il comune rilascia il certificato previa verifica della dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti installati, del certificato di collaudo statico del fabbricato, del certificato di conformità delle opere eseguite alle norme antisismiche e alle norme in materia di accessibilità o di superamento delle barriere architettoniche.

Da sottolineare che la funzione del certificato di agibilità non è quella di attestare la regolarità edilizia del fabbricato. Se sono stati commessi abusi edilizi gli stessi non possono ritenersi sanati per effetto del rilascio del certificato di agibilità.

Per commerciare gli edifici non è necessario che sia stato rilasciato il certificato di agibilità tuttavia se ad essere venduto è un edificio privo del certificato di agibilità si pone l'esigenza di regolare i rapporti tra le parti per evitare l'insorgere di future contestazioni.

L'agibilità costituisce il presupposto per l'utilizzo di un fabbricato e quindi incide in maniera importante sulla commerciabilità "economica" dello stesso; essa è un requisito essenziale dell'edificio venduto in quanto da essa dipende la possibilità di adibire legittimamente lo stesso edificio all'uso per cui è stato acquistato.

Il venditore ha pertanto l'obbligo di consegnare alla parte acquirente il certificato di agibilità dell'immobile compravenduto, salvo patto contrario e salvo che il fabbricato non possa essere legittimamente sprovvisto del certificato stesso, ad esmpio quando la sua edificazione risale ad un periodo nel quale ancora non vigeva alcun obbligo di dotazione relativo.

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