La comunicazione di cessione fabbricato

La comunicazione di cessione fabbricato (nota come denuncia antiterrorismo) prevista da un provvedimento del 1978 in caso di permanenza nell'immobile superiore ad un mese, deve essere effettuata all'Autorità Locale di pubblica sicurezza per tutti i contratti di compravendita, per le locazioni e i comodati di fabbricati o porzioni di fabbricati, sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall'abitazione.
L'onere cade su chi dispone dei locali in nome proprio o altrui (venditore, locatario, usufruttuario, legale rappresentante di società, ecct.). L'identità del cessionario deve essere accertata dal cedente mediante l'esame di un documento di identità.
Nel tempo l'ambito di applicazione di questa norma ha subito importanti variazioni; dal 2011 per i contratti di compravendita di immobili e dal 2012 per i contratti di locazione e per i comodati, per i quali è prevista come obbligatoria la registrazione, non è più dovuta la comunicazione in quanto con la registrazione del contratto si intende assolto l'obbligo in questione.
La situazione è diversa se ad occupare l'immobile sia un cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea. In presenza di soggetti extracomunitari la comunicazione è sempre dovuta indipendentemente dalla durata del rapporto (quindi anche per permanenze inferiori al mese) e dell'avvenuta o meno registrazione del relativo contratto.