La comunicazione della vendita all'amministratore del condominio

L’amministratore di condominio ha l’obbligo di redigere il registro di anagrafe condominiale nel quale devono essere riportate le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento e dei dati catastali di ciascuna unità immobiliare. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’Amministratore in forma scritta entro 60 giorni; in caso di inerzia, mancanza o incompletezza della comunicazione da parte degli interessati, l’amministratore ha diritto di richiederli agli stessi tramite lettera raccomandata e in caso di omessa o incompleta risposta può acquisirli autonomamente con relativi costi a carico degli interessati.
Per la tenuta del registro di anagrafe condominiale l’amministratore deve trattare solo informazioni pertinenti; può per tanto acquisire le informazioni che identificano i singoli partecipanti al condominio (proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari) richiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio, chiedendo inoltre i dati catastali quali comune, foglio, particella e subalterno. Non può invece richiedere altra documentazione e i dati raccolti devono essere trattati rispettando la privacy, come specificato in merito dal Garante Privacy. E’ escluso quindi in capo ai condomini l’obbligo di allegare atti o copie di essi a riprova delle dichiarazioni rese.
Di recente il Garante Privacy ha dato ancora la sua interpretazione per la corretta applicazione delle norme in questione specificando che il condomino può dare notizia all’amministratore di condominio dell’avvenuto trasferimento di un diritto, oltre che con la trasmissione della copia conforme dell’atto di cessione anche mediante la c.d. dichiarazione di avvenuta stipula, rilasciata dal notaio rogante.